AREA DEMOGRAFICA
SCHEDA UFFICIO SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA
Responsabile: Dr. Mario Zenari
Indirizzo Piazza Umberto I, 56 – 37030 MONTECCHIA DI CROSARA (VR)
Telefono +39 045 7450038 e +39 045 6544099 – Fax +39 045 7450366
Email segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
Orario della mattina LUNEDI 10:30 – 13:00 MERCOLEDI 8:30 – 13:00 SABATO 8.30-12.45
Orario del pomeriggio LUNEDI: 16:00 – 18:30
Posta elettronica certificata:
protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
ADDETTI AL SERVIZIO:
Sig. Massimo Dal Cero
Sig. Enrico Burato
COMPETENZE
La legge affida al Servizio il compito di registrare i principali eventi che interessano la vita di ciascun cittadino (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), la gestione dell’anagrafe della popolazione residente delle liste elettorali e delle statistiche demografiche. Il Servizio garantisce la certezza, il costante aggiornamento e la rapida certificazione dei dati personali conservati nei propri archivi e in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
Servizi offerti:
Competenze ufficio anagrafe
- Le iscrizioni, le cancellazioni e gli aggiornamenti relativi all’anagrafe della popolazione residente;
- Le iscrizioni, le cancellazioni e gli aggiornamenti relativi all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
- I cambi di abitazione all’interno del Comune;
- I certificati e le attestazioni;
- L’aggiornamento di indirizzo su patente e carta di circolazione;
- La carta d’identità elettronnica (C.I.E.);
- L’autenticazione di firme e di copie di documenti;
- Gestione pratiche di toponomastica stradale e numeri civici;
- La consulenza e le informazioni al pubblico.
- Passaporti – prenotazione Questura Vr
Competenze statistiche ufficio anagrafe
- La rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente;
- La rivelazione annuale del movimento e calcolo della popolazione residente;
- La rivelazione annuale del movimento e calcolo della popolazione straniera residente;
- Censimento della popolazione;
- Indagini Statistiche campionarie per conto dell’ISTAT ed inoltre produce, elabora,diffonde e archivia dati demografici e i risultati ufficiali delle consultazioni elettorali (comunali,regionali,provinciali,politiche,europee e referendarie) per la struttura comunale , per altri Enti e per i cittadini e le imprese.
Competenze ufficio di stato civile
- La formazione e l’aggiornamento degli atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte;
- La certificazioni di nascita, di matrimonio e di morte (nel caso di due festività consecutive per la denuncia e formazione atti di morte al secondo giorno festivo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 cell. reperibilità 339.1521804);
- La pubblicazione di matrimonio;
- Separazioni e divorzi (art. 12 legge 162/2014);
- La Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da avvocati per separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014);
- La celebrazione del matrimonio civile;
- Il ricevimento del giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana;
- La pratica per il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri di origine italiana;
- La consulenza e le informazioni al pubblico.
- L’aggiornamento dell’albo dei Giudici popolari;
- Il rilascio dei permessi di seppellimento, di trasporto salme e di cremazione.
- La formazione e la tenuta delle liste di leva;
- La tenuta dei ruoli matricolari;
- Ricevimento delle dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.) e relativa annotazione.
Competenze ufficio elettorale
- La formazione e l’aggiornamento delle liste elettorali;
- Tessera elettorale (rilascio del duplicato in caso di smarrimento o deterioramento);
- Consultazione liste elettorali;
- Certificato di iscrizione alle liste elettorali;
- Esercizio del diritto di voto assistito;
- Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari;
- Iscrizione/cancellazione all’Albo dei Presidenti di seggio;
- Iscrizione/cancellazione all’Albo degli Scrutatori volontari;
- Iscrizione alle liste elettorali aggiunte cittadini Unione Europea.
Competenze ufficio leva
L’Ufficio Leva del Comune svolge un complesso di operazioni. Si occupa della formazione delle liste di leva che comprende i giovani residenti nel Comune nel corso dell’anno in cui compiono il 17° anno di eta’. La recente normativa, Legge n. 226 del 23/08/2004, ha sospeso l’obbligo di leva dal 1° gennaio 2005. Trattasi di sospensione , non abolizione; pertanto l’Ufficio Leva provvede:
- alla compilazione della lista dei giovani maschi al compimento del 17° anno;
- alla tenuta e all’aggiornamento dei ruoli matricolari;
- alla comunicazione ai Distretti Militari e alle Capitanerie di Porto relativamente alle variazioni anagrafiche e ai decessi degli iscritti.
L’ufficio leva rilascia i seguenti certificati:
- certificato di iscrizione nella lista di leva
- esiti di leva
Il rilascio dei certificati è immediato e gratuito
Rilascio congedo
- il congedato si rivolgera’ all’Ufficio Leva comunale per richiedere la firma del Sindaco o suo delegato sul foglio di congedo rilasciato dall’autorita’ militare.
Il rilascio è assicurato a vista
- nel caso in cui i congedi pervengono direttamente dall’Autorita’ Militare, l’Ufficio Leva provvede alla registrazione e gli interessati vengono invitati al ritiro allo sportello.
Altre competenze: polizia mortuario e cimitero
- Rilascio autorizzazioni per cremazioni
- Trasferimento salme e permessi di seppellimento
- Concessione loculi ed aree cimiteriali e sottoscrizione dei relativi contratti
- Rilascio autorizzazione per estumulazione ed esumazione
- Autorizzazione a sepolture in luoghi diversi
- Gestione rapporto con ditta appaltarice per attività di inumazione e tumulazione ed attività analoghe
- Rilevazioni statistiche correlate al servizio
- Adozione di tutti gli atti amministrativi ed attività per la funzionalità del servizio
- Rilascio e gestione concessioni cimiteriali
Autenticazione dei passaggi di proprietà
Conformemente al “Decreto Bersani” , presso i Servizi Demografici del Comune è possibile ottenere l’autenticazione delle dichiarazioni relative ai passaggi di proprietà dei veicoli e dei rimorchi.
Gli intestatari dei veicoli potranno presentare il certificato di proprietà ai fini dell’autenticazione sulla dichiarazione di vendita, allo sportello dell’Ufficio Anagrafe nei consueti orari al pubblico
- Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 9:00 alle ore 12:30
- Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18:30
Il servizio non è soggetto alla tariffa notarile precedentemente prevista.
L’autenticazione è soggetta all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria sulle autenticazioni
(Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, l’attuale documento cartaceo)
Rilascio della carta d’identità elettronica
- Costo della Carta d’identità elettronica: per il rilascio € 22,21
- La richiesta deve essere fatta presso l’Ufficio Anagrafe dal diretto interessato con un documento di riconoscimento;
- La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell’Interno: per approfondimenti www.cartaidentita.interno.gov.it
- È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione (non è necessario presentare altri documenti).
- La carta d’identità consente l’ingresso negli Stati membri della Comunità Europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali
- Il documento, per i maggiorenni, è valido 10 anni, dopo i quali deve essere rinnovato
- In caso di rinnovo è necessario presentarsi con la carta d’identità scaduta (può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista)
- La carta d’identità può essere rinnovata anche in caso di furto, smarrimento o deterioramento
- In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia (per poter fare la denuncia è richiesto il numero del documento che è rilasciato dall’Ufficio Anagrafe)
- La carta d’identità elettronica è trasmessa tramite raccoamndata A/R all’indirizzo di spedizione indicato dal titolare da SOGEI entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta di emissione effettuta presso il Comune.
- Per i cittadini extracomunitari è necessario anche il permesso di soggiorno in corso di validità.
I cittadini che non sono in possesso di alcun documento devono essere accompagnati da due testimoni muniti di documento d’identità valido; in questo caso è necessario compilare il modulo predisposto.
Per il rilascio della carta d’identità elettronica è necessario presentarsi con 1 foto tessera su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto (senza cappelli, fasce od occhiali) e non ottenute mediante stampa da computer.
Rilascio della carta d’identità ai minori di 18 anni
Il Decreto Legge n. 70 del 13/5/11 ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità precedentemente fissato in anni 15.
Per il rilascio del documento d’identità al minore è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori.
In caso di presenza di uno solo dei genitori è necessaria la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (esempio: passaporto).
E’ necessario presentarsi con 1 foto tessera del minore su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto.
Per la validità all’espatrio è necessaria la presenza contemporanea di entrambi i genitori. Solo in caso di grave impedimento è possibile la dichiarazione di assenso (vedi il modulo allegato a questa scheda) già firmata dal genitore assente, con allegata la fotocopia del suo documento di identità.
La validità della carta di identità (come per il passaporto) è fissata in:
- 3 anni per i minori da 0 a 3 anni
- 5 anni per i minori da 3 a 18 anni
Per il minore di anni 14 l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Nel caso in cui non viaggi con uno dei genitori o di chi ne fa le veci è necessario che venga menzionato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto, a cui il minore è affidato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari.
Ai fini dell’espatrio è opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di frontiera.
Rilascio della carta d’identità ai minori di 18 anni di cittadinanza straniera
Per il rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno uno dei genitori e di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto).
La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in anagrafe.
I minori extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno o essere iscritti sul quello del genitore.
E’ necessario presentarsi con 1 foto tessera del minore su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto.
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.
La validità della carta di identità (come per il passaporto) è fissata in:
- 3 anni per i minori da 0 a 3 anni
- 5 anni per i minori da 3 a 18 anni.
Atto di assenso all’espatrio degli esercenti la patria potestà per i minori di anni 18
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – firma dei testimoni per il rilascio di documento d’identità (per la pubblica amministrazione)
Riferimenti normativi:
T.U.L.P.S. emanato con R.D. il 6/11/1926 n. 1848 e successive variazioni e integrazioni.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 20 del 21/8/09.
Trasferimento di residenza : nuove modalità in vigore dal 9 maggio 2012
Cambio di Residenza in tempo reale
Dal 9 maggio al via le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno
L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 5, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; in altre parole:
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche redatte su modulistica ministeriale, scaricabile direttamente dal sito del Ministero dell’Interno – Direzione Servizi Demografici: http://www.servizidemografici.interno.it
debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero stesso, con le modalità appresso indicate:
– personalmente presso lo sportello comunale
con i seguenti orari:
- Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 16.00 alle ore 17.30
- Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Per ulteriori richieste riguardanti i servizi demografici, l’Ufficio Anagrafe osserva il normale orario di sportello scaricabile dal sito istituzionale:
https://www.comune.montecchiadicrosara.vr.it
– per posta raccomandata al seguente indirizzo
045 – 7450366.
– per via telematica
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Gli indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni di residenza sono quelli riportati sul sito istituzionale:
Comune di Montecchia di Crosara – Posta Elettronica Certificata: protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr.@pecveneto.it
Comune di Montecchia di Crosara – Posta elettronica: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
Per qualsiasi informazione, illustrazione o modalità applicativa riguardanti la nuova procedura “del cambio di residenza in tempo reale” è possibile contattare, negli orari di apertura, i Servizi Demografici ai seguenti recapiti
telefonici:
045 – 6544099;
Tempistiche del nuovo procedimento (domanda prodotta allo sportello)
Viene rilasciata all’interessato, dall’Ufficiale d’Anagrafe, contestualmente alla dichiarazione di dimora abituale resa allo sportello, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 informando l’utente degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficiale Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, alla presentazione delle dichiarazioni, ad effettuare le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorreranno dalla data di presentazione.
Richiesta prodotta mediante altre modalità
Resta ovviamente fermo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento nei confronti di coloro che, anziché presentarsi personalmente allo sportello, inoltrano la dichiarazione anagrafica con le sopraccitate modalità.
Il Comune di nuova iscrizione , nelle more del ricevimento della comunicazione di cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, rilascerà solamente la certificazione relativa:
– alla residenza;
– allo stato di famiglia
In caso di esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90. L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente.
E’ importante ricordare che:
LE RICHIESTE PRIVE DI INFORMAZIONI ESSENZIALI(*) SONO IRRICEVIBILI
Qualora nella domanda non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto (indirizzo per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es.: PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale) tali da non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d’ora l’Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità.
(*) informazioni obbligatorie specificate nei singoli modelli.
MODULISTICA – http://www.servizidemografici.interno.it
Dichiarazione di residenza – Allegato 1
Dichiarazione di trasferimento di residenza con provenienza da altro comune – dall’estero – cittadini italiani iscritti all’AIRE – cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune – altri motivi
Dichiarazione di residenza – Allegato A
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
Dichiarazione di residenza – Allegato B
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
Iscrizioni per trasferimento dall’estero di cittadini iscritti all’A.I.R.E.
Nei casi di iscrizione di cittadini italiani con provenienza dall’estero iscritti all’A.I.R.E. l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell’iscrizione effettuata il Comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., inoltrando a
quest’ultimo i dati forniti dall’interessato su apposito modello ISTAT APR4 (allegato 3).
MODULISTICA
Dichiarazione di residenza – Allegato 1
Dichiarazione di trasferimento di residenza con provenienza da altro comune – dall’estero – cittadini italiani iscritti all’AIRE – cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune – altri motivi
Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente se:
- cittadino non italiano, sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero;
- cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
Se la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.
MODULISTICA
Dichiarazione di residenza – Allegato 2
Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
ATTENZIONE
Il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, i quali devono obbligatoriamente essere conclusi entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre, la norma prescrive, in caso di non rispondenza della dimora abituale, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.